
IL PRIMO SISTEMA DI PROTEZIONE COLLETTIVO PER GLI ORTOPEDICI REALIZZATO CON AON E GENERALI ITALIA
Dal 2017, disporre di una polizza assicurativa professionale è un obbligo per tutti i professionisti della sanità.
Per rispondere a questa esigenza nasce SIOT SAFE, un sistema di difesa incardinato su una convenzione assicurativa collettiva stipulata con Generali Italia, che SIOT ha pensato per i suoi associati con la consulenza di Aon, prima società nel mondo per la gestione dei rischi.


Francesco Falez, Garante SIOT, Commissione SIOT SAFE
Pietro Galluccio, Commissione SIOT SAFE
e Marco Gariglio, Responsabile SIOT SAFE per Aon
DI COSA SI TRATTA?

Francesco Falez, Garante SIOT, Commissione SIOT SAFE
e Marco Gariglio, Responsabile SIOT SAFE per Aon

Pietro Galluccio, Commissione SIOT SAFE
GARANZIE
SIOT SAFE è caratterizzato da condizioni contrattuali uniche che nessun’altra polizza individuale propone:
Solidarietà: la polizza è sottoscritta direttamente da SIOT con Generali Italia e i soci vengono assicurati automaticamente per la colpa grave con il pagamento della quota associativa.
Bilanciamento: i liberi professionisti possono stipulare una polizza individuale, annuale e facoltativa, a integrazione di quella collettiva.
Mutualità: la polizza copre tutti i soci in quanto tali
Indisdettabilità: la polizza non è disdettabile singolarmente in caso di sinistro.

Stabilità: la convenzione assicurativa, stipulata con Generali Italia, ha una durata di 3 anni ed è rinnovabile.
Postuma: la polizza copre per quanti si pensioneranno e per i loro eredi, le richieste risarcitorie che dovessero presentarsi nei 10 anni successivi
Pregressa: la polizza copre le pretese risarcitorie che dovessero presentarsi durante il periodo di operatività, per fatti accaduti fino a 10 anni prima.
Sistema di difesa: SIOT consente agli iscritti di difendersi con le migliori competenze legali, medico-legali e assicurative
Andrea Grasso, Past President SICOOP
e Antonietta Perrone, Consulente Aon
Alfredo Schiavone Panni, Past President AUOT
Mario Manca, Past President OTODI
e Paolo D’Agostino, Università degli Studi di Torino
Michele Saccomanno, Presidente Nuova Ascoti


FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Tutti gli ortopedici regolarmente iscritti alla SIOT che abbiano pagato la quota associativa secondo gli importi deliberati dall’Assemblea SIOT il giorno 9 novembre 2019.
Semplicemente pagando la quota associativa SIOT che, dal 1° Gennaio 2023, sarà la seguente:
- Per il dipendente in intramoenia maggiore di anni 35 la quota di iscrizione è di € 390
- Per il dipendente in intramoenia minore di anni 35 la quota di iscrizione è di € 340
- Per il libero professionista e il dipendente in extra moenia maggiore di anni 35 la quota di iscrizione è di € 450
- Per il libero professionista e il dipendente in extra moenia minore di anni 35 la quota di iscrizione è di € 400
- Per chi avesse compiuto i 72 anni e fosse ancora in attività la quota sarà di € 350 (adesione facoltativa)
L’iscrizione alla SIOT include l’automatica sottoscrizione di una assicurazione di colpa grave per ciascuna di queste categorie oltre a una polizza di colpa completa (lieve e grave) da € 750.000 a € 3.000.000 per i liberi professionisti ed i dipendenti extra moenia.
Sono previste agevolazioni in corso d’anno (ved. FAQ successiva).
Sì, abbiamo ottenuto da Generali Italia la possibilità di frazionamento del premio assicurativo.
Il frazionamento influisce sulla quota associativa che, in base all’età e alla data con cui si procederà all’adesione o al rinnovo della quota associativa, avrà il seguente sviluppo:
QUOTA DI ISCRIZIONE SIOT 2023 | ||||
SOCIO | Iscrizioni dal 1 gennaio – 31 marzo | Iscrizioni dal 1 aprile – 30 giugno | Iscrizioni dal 1 luglio – 31 dicembre | |
Dipendenti Pubblici o Privati in intramoenia età maggiore di anni 35 | € 390,00 | € 317,50 | € 245,00 | |
Dipendenti Pubblici o Privati intramoenia età minore di anni 35 | € 340,00 | € 267,50 | € 195,00 | |
Liberi professionisti e Dipendenti Pubblici o Privati in extramoenia età maggiore di anni 35 |
€ 450,00 | € 362,50 | € 275,00 | |
Liberi professionisti e Dipendenti Pubblici o Privati in extramoenia età minore di anni 35 |
€ 400,00 | € 312,50 | € 225,00 | |
Over 72 ancora in attività | € 350,00 | € 262,50 | € 175,00 |
Quindi, se fossi un dipendente, pubblico o privato e avessi in corso una polizza con scadenza al 30 aprile 2023, valuterò quando pagare la quota associativa sapendo che, iscrivendomi o rinnovando la mia associazione a SIOT da quella data pagherò una quota associativa di € 317,50 anziché 390.
Tutti i soci SIOT che svolgono la loro attività in regime libero-professionale od in extramoenia possono attivare la copertura di “primo livello”, per il tramite dell’intermediario AON, direttamente sul portale dedicato al Sistema SIOTSAFE www.siotsafe.aon.it
Per attivare la copertura occorre registrarsi nel portale, inserendo alla voce codice convenzione: “SIOT”, compilare il modulo di adesione on-line, pagare il premio tramite bonifico o carta di credito.
NO, salvo il caso del socio che cessi di esercitare la propria attività professionale come ortopedico/traumatologo o il caso del socio che avesse compiuto i 72 anni di età.
Lo specializzando pagherà la quota associativa di € 50.
Per la RC professionale: cliccare qui.
La copertura di secondo livello è una copertura che si attiva in eccesso al massimale previsto dalla polizza individuale o di primo livello e prevede l’indennizzo a favore del terzo solo per quella parte di danno che eccede il massimale fissato nella polizza individuale o, comunque, oltre € 750.000.
Questa copertura è prevista solo per la libera professione e per i dipendenti in extra moenia ed è inclusa nella quota associativa.
La polizza di primo livello è una polizza di responsabilità civile professionale che impegna la compagnia assicuratrice ad indennizzare il danno commesso, a favore del terzo, fino a concorrenza del massimale assicurato da € 0 a € 750.000.
Possono accedere alla copertura di primo livello i liberi professionisti e i dipendenti in extra moenia.
La copertura di primo livello prevede premi differenziati a seconda che si svolga attività chirurgica oppure la sola attività ambulatoriale – comprese le infiltrazioni ma esclusa l’attività chirurgica – o che sia compresa o meno la chirurgia spinale.
RESPONSABILITÀ CIVILE: TARIFFA PER LIBERI PROFESSIONISTI O DIPENDENTI IN EXTRA MOENIA INDENNI DA SINISTRI NEGLI ULTIMI 5 ANNI |
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Massimale sinistro/anno | ATTIVITA’ | Premio senza franchigia | Premio con franchigia € 10.000 |
Premio con franchigia € 20.000 |
Euro 750.000 | Solo Visite specialistiche esclusi atti invasivi ed interventi chirurgici | 1.300 € | 1.000 €
(franchigia € 5.000) |
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Visite specialistiche ed atti invasivi esclusi interventi chirurgici | 2.950 € | 2.250 € | 1.500 € | |
Visite specialistiche, atti invasivi ed interventi chirurgici, esclusa chirurgia spinale | 8.600 € | 6.450 € | 4.300 € | |
Visite specialistiche, atti invasivi, interventi chirurgici, compresa chirurgia spinale | 15.000 € | 11.250 € | 7.500 € |
RESPONSABILITÀ CIVILE: TARIFFA PER LIBERI PROFESSIONISTI O DIPENDENTI IN EXTRA MOENIA INDENNI DA SINISTRI NEGLI ULTIMI 5 ANNI E SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITA DA NON PIÙ DI 3 ANNI (VALIDA SOLAMENTE ALLA PRIMA ADESIONE E PER IL SOLO PRIMO ANNO) |
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Massimale sinistro/anno | ATTIVITA’ | Premio senza franchigia | Premio con franchigia € 10.000 |
Premio con franchigia € 20.000 |
Euro 750.000 | Visite specialistiche ed atti invasivi esclusi interventi chirurgici | 2.210 € | 1.685 € | 1.125 € |
Visite specialistiche, atti invasivi ed interventi chirurgici, esclusa chirurgia spinale | 6.450 € | 4.835 € | 3.225 € | |
Visite specialistiche, atti invasivi, interventi chirurgici, compresa chirurgia spinale | 11.250 € | 8.435 € | 5.625 € |
RESPONSABILITÀ CIVILE:
TARIFFA PER LIBERI PROFESSIONISTI O DIPENDENTI IN EXTRA MOENIA |
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Massimale sinistro/anno | ATTIVITA’ | Premio | Franchigia |
Euro 750.000 | Solo Visite specialistiche esclusi atti invasivi ed interventi chirurgici | 1.300 € | Franchigia Fissa € 5.000 |
Visite specialistiche ed atti invasivi esclusi interventi chirurgici | 2.950 € | Franchigia Fissa € 10.000 |
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Visite specialistiche, atti invasivi ed interventi chirurgici, esclusa chirurgia spinale | 8.600 € | Franchigia Fissa € 10.000 |
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Visite specialistiche, atti invasivi, interventi chirurgici, compresa chirurgia spinale | 15.000 € | Franchigia Fissa € 10.000 |
ATTENZIONE!
- Coloro che aderiranno fino al 01/04 saranno tenuti a pagare il 100% del premio.
- Coloro che aderiranno fino al 01/07 saranno tenuti a pagare il 75% del premio.
- Coloro che aderiranno fino al 30/10 saranno tenuti a pagare il 50% del premio.
- Per le adesioni dal 01/11 la scadenza si protrarrà al 31/12 dell’anno successivo a fronte di un premio pari ai 14/12 del premio annuale.
- La scadenza della copertura è sempre al 31/12 di ciascuna annualità.
- La polizza di primo livello non prevede tacito rinnovo: al termine di ciascuna annualità l’assicurato può decidere se rinnovare o meno.
La franchigia è quella parte di risarcimento del danno a favore del terzo che rimane a carico dell’assicurato.
Per chiarire con un esempio: se fosse attivata una copertura assicurativa che presenta una franchigia di € 10.000 e la compagnia di assicurazioni risarcisse un danno ad un terzo con un importo di € 120.000, dopo avere effettuato il pagamento al terzo (e solo allora!) la compagnia potrà rivolgersi all’assicurato chiedendo il pagamento della franchigia di € 10.000.
La retroattività è la copertura retroattiva per tutte le richieste di risarcimento relative a eventi dannosi verificatisi negli anni precedenti che vengano avanzate durante il periodo di efficacia del contratto.
La convenzione SIOT SAFE prevede 10 anni di retroattività, come dispone la Legge Gelli, e non prevede alcun premio aggiuntivo ma è automaticamente inclusa nelle garanzie.
Il tempo di prescrizione per azionare una richiesta di risarcimento può variare da 5 a 10 anni da quando il danneggiato ha consapevolezza del danno subito.
È possibile, dietro il versamento di un premio aggiuntivo, estendere il periodo di retroattività da 10 a 20 anni. Ricordiamo che l’acquisto dell’estensione a 20 anni del periodo di retroattività amplia il periodo di garanzia ai fatti verificatisi nei 20 anni precedenti la data di acquisto dell’estensione e che abbiano dato luogo ad una richiesta di risarcimento durante il periodo di vigenza della polizza.
Il tempo di prescrizione per azionare una richiesta di risarcimento può variare da 5 a 10 anni da quando il danneggiato ha consapevolezza del danno subito.
Per l’acquisto dell’estensione retroattività ventennale cliccare qui
Per attivare la copertura occorre, dopo aver cliccato qui, registrarsi nel portale, inserendo alla voce codice convenzione: “SIOT”, compilare il modulo di adesione on-line, pagare il premio tramite bonifico o carta di credito
La postuma è la copertura, che si può attivare in caso di cessazione dell’attività professionale, per tutte le richieste di risarcimento per eventi dannosi che dovessero pervenire all’assicurato o ai suoi eredi dopo la cessazione dell’attività.
La convenzione SIOT SAFE prevede 10 anni di postuma, come dispone la Legge Gelli, è facoltativa e può essere acquistata dall’assicurato, o in caso di decesso dai suoi eredi, mediante il pagamento, in un’unica soluzione, di un premio pari al 100% dell’ultimo premio pagato.
Per attivare la postuma: https://www.siotsafe.aon.it/polizze
Premesso che non esiste una definizione di legge che identifichi la colpa grave è, comunque, importante sottolineare che, qualora una richiesta di Risarcimento fosse connessa all’attività professionale svolta dall’assicurato in qualità di dipendente o convenzionato di struttura sanitaria pubblica o privata, la polizza garantisce l’assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all’Erario, alla struttura, clinica o istituto a cui l’assicurato presta la propria opera, o al suo assicuratore, qualora egli sia dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei conti passata in giudicato o comunque da parte dell’Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine a tale richiesta.
La colpa grave è, dunque, una caratteristica della condotta tenuta dall’assicurato da cui è scaturito un danno ad un terzo e una conseguente richiesta di risarcimento. Saranno, quindi, i giudici, ordinari o amministrativi, che potranno/dovranno stabilire se tale condotta sia stata o meno caratterizzata da una colpa grave. Si ritiene che una grave negligenza sia sufficiente per definire un comportamento quale gravemente colposo.
Se un paziente danneggiato facesse un’azione giudiziaria civile nei confronti di un assicurato per ottenere il risarcimento di un danno, oppure un Ente sanitario privato (o il suo Assicuratore) si rivolgesse alla giustizia civile per ottenere il recupero di quanto risarcito a un paziente o, infine, la Corte dei Conti agisse per ottenere il risarcimento del danno erariale verificatosi a seguito del pagamento di un danno a favore di un paziente, ebbene, in tutti questi casi vi sono delle spese di carattere legale relative ad avvocati, periti, ecc., e a ogni altra spesa di giustizia.
Il costo di queste spese è compreso nelle cosiddette spese legali o spese di lite e, in particolare, è previsto che siano a carico della Società di assicurazioni le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto (25%) del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Quindi, poiché il massimale è previsto in € 3.000.000 per assicurato, per sinistro e per anno, il massimale relativo alle spese di lite sarà pari a € 750.000 per assicurato, per sinistro e per anno.
MA ATTENZIONE: la Compagnia di assicurazioni non rimborserà le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
In ogni caso il broker AON provvederà a gestire ogni danno con attenzione stando al fianco di ogni Assicurato e guidandolo nelle varie operazioni che, di volta in volta, saranno necessarie.
La risposta è sì.
Siamo, infatti, in presenza di una nuova circostanza prevista dall’articolo 13 della legge 24/2017.
Questa norma pone a carico dell’Ente di appartenenza l’obbligo di comunicare al proprio dipendente di avere ricevuto una richiesta di risarcimento da parte di un terzo.
Si tratta di un obbligo essenzialmente informativo, quello previsto dall’Art. 13 della legge 24/2017, ma molti Enti lo hanno strumentalizzato utilizzandolo, spesso, per mettere in mora il dipendente interessato. La maggior parte delle polizze di colpa grave che circolano nel mondo della sanità non prevedono la possibilità di aprire il sinistro, registrandolo presso l’Assicuratore, quando si riceve una comunicazione ai sensi dell’Art. 13 della legge 24/2017.
La convenzione SIOT SAFE, invece, consente l’apertura della circostanza di sinistro presso l’assicuratore, per il tramite del broker, quando si dovesse ricevere la comunicazione formale con la quale la struttura sanitaria di appartenenza informa l’assicurato che la stessa è destinataria di una richiesta da parte di un terzo che chiede di essere risarcito per un fatto che vede coinvolto l’assicurato medesimo, comprese le comunicazioni ex art. 13 legge 24/2017.
In caso di sinistro è necessario denunciarlo alla polizza seguendo la procedura riportata sul portale https://www.siotsafe.
La Convenzione SIOT SAFE ha effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2019 e scade alle ore 24:00 del 31/12/2023 ma l’adesione ha validità di un anno e si rinnova di volta in volta rinnovando l’iscrizione a SIOT.
La copertura decorre dalle ore 24:00 del giorno di pagamento della quota di iscrizione e dura fino alle ore 24:00 del 31/12 dell’anno cui si riferisce la quota stessa.
SIOT-SAFE non è il nome di una nuova polizza assicurativa proposta agli ortopedici e non è nemmeno una convenzione con questa o quella compagnia per sottoscrivere polizze individuali a un prezzo un po’ più conveniente.
SIOT-SAFE è un sistema di protezione collettivo che la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia vuole mettere a disposizione di tutti i suoi associati garantendo: solidarietà, bilanciamento, mutualità, indisdettabilità, stabilità, garanzia “pregressa”, garanzia “postuma”, per garantire un futuro protetto agli ortopedici italiani.
La polizza prevista da SIOT SAFE con Generali è estesa alle richieste di risarcimento che possano pervenire per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di efficacia dell’assicurazione e che siano connesse a “circostanze” o “fatti” di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza prima della decorrenza del periodo di efficacia dell’assicurazione e che all’epoca non costituivano richiesta di risarcimento. Tale estensione si applica limitatamente alle sole Comunicazioni da parte delle Strutture sanitarie e sociosanitarie e/o dei loro Assicuratori di instaurazione di giudizio promosso nei loro confronti da parte di terzo danneggiato o di avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, anche ai sensi di quanto disposto all’Art.13 della Legge Gelli.
C’è da stare attenti, invece, alle richieste di risarcimento pervenute sotto forma di citazioni, chiamate in causa dell’assicurato, avvisi di garanzia o inviti a dedurre da parte della Corte dei Conti, tutte circostanze che se verificatesi nella vigenza di una precedente polizza non saranno prese in carico e, quindi, tenute in copertura dalla polizza Generali di SIOT Safe.
Qualora si verifichino variazioni che modificano il rischio, l’Assicurato deve darne immediata comunicazione a SIOT (segreteria@siot.it) e ad Aon (siot@aon.it), che evidenzierà i successivi step.
Generali Italia, a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19, prende atto che le Strutture Sanitarie Pubbliche stanno mettendo in atto una complessiva e temporanea riassegnazione del personale sanitario, per far fronte alle contingenti esigenze dei vari Dipartimenti e Reparti.
Pertanto, Generali Italia – durante tutto il periodo di durata dell’emergenza stabilito dall’Autorità – garantisce qualsiasi tipo di impiego a cui il professionista iscritto SIOT verrà dedicato nell’ambito del suo rapporto di lavoro, così come disciplinato dal SSN (in osservanza della vigente normativa), indipendentemente dalla qualifica e dalla specializzazione posseduta.
Sì. Come da dettato normativo della polizza di RC Professionale in Convenzione SIOT, all’art. 1 (Oggetto dell’assicurazione) punto “c” (estensioni di garanzia): “L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato/Aderente…dalla effettuazione di vaccinazioni somministrate in qualsiasi fascia di età”.
La copertura assicurativa è quindi operante per l’attività di somministrazione di vaccini anche nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Per detrarre la quota associativa che dà diritto alla copertura assicurativa professionale non è necessaria la fattura. Trattandosi di quota associativa, SIOT non emette fattura, ma rilascia una ricevuta di avvenuto pagamento. La ricevuta di pagamento della quota associativa, che comprende la copertura assicurativa, è detraibile dal reddito professionale, meglio se completa dell’attestazione del bonifico effettuato e del certificato di messa in copertura rilasciato dalla Aon.
Sì. Per tutti i Medici frequentanti corso di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia che abbiano sottoscritto con una Struttura Pubblica del Servizio Sanitario Nazionale un contratto di lavoro, anche a tempo determinato e/o inerente all’emergenza nazionale legata al Covid-19 (es. Decreto Calabria e similari), compatibile a termini di legge con la qualifica di medico specializzando, è possibile aderire alla Convenzione SIOT SAFE semplicemente pagando la quota associativa SIOT da dipendente, quota associativa nella quale è ricompresa una polizza di Responsabilità Civile per Colpa Grave.
Per dubbi o informazioni, si può scrivere una mail a siot@aon.it o chiamare il numero dedicato 02 872323 88 (dal lunedì al venerdì 9:30-12:30 e 13:30-18:30).
Sono disponibili su https://www.siotsafe.aon.it/polizze nuove polizze ad adesione individuale e facoltativa:
- Responsabilità professionale Specializzandi
Dedicata a tutti gli Specializzandi, garantisce, ad un costo veramente contenuto, oltre alla copertura per la responsabilità civile professionale e per la colpa grave, anche la copertura di responsabilità civile per l’attività di guardia medica, per la sostituzione dei MMG, nonché per attività rese per obblighi di solidarietà umana. - Condanna in solido
Questa estensione è destinata a chi svolge l’attività quale dipendente sia pubblico che privato, e garantisce il Socio SIOT nel caso in cui, a seguito di decisione giudiziaria, condanna, ordine, ingiunzione, sia stato condannato, insieme alla propria struttura sanitaria, al pagamento a terzi di somme di denaro. - Responsabilità Primariale
Questa estensione è sottoscrivibile esclusivamente dal Socio SIOT che sia dipendente di Struttura Pubblica e lo garantisce per i danni conseguenti alle funzioni, amministrative organizzative e gestionali derivanti dal ruolo di Dirigente Responsabile di Reparti o di altra Unità della Struttura Sanitaria Pubblica del SSN di appartenenza.
- Responsabilità professionale per chi non svolge attività invasive
E’ stata prevista una nuova categoria per chi, libero professionista od in extramoenia, svolga solo attività ambulatoriale e non pratichi alcuna procedura chirurgica od invasiva. A tale categoria possono accedere anche coloro che svolgono l’attività chirurgica od invasiva solo in qualità di dipendenti, ma che svolgono visite in libera professione. Si tratta di una polizza particolarmente vantaggiosa sotto il profilo economico pur offrendo, nei limiti di attività sopra descritti, le stesse garanzie assicurative della polizza di responsabilità civile professionale. - Tutela Legale
Questa polizza è in via di perfezionamento e potremo essere più precisi non appena ne saranno definite le condizioni.
Per la copertura inclusa nella quota associativa, verrà inviata via e-mail dalla Segreteria SIOT una conferma di messa in copertura.
Per le polizze di primo livello (polizze individuali e a libera adesione), verrà emesso un certificato reperibile sul sito AON: www.siotsafe.aon.it.
PER SAPERNE DI PIÙ

