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Assemblea Straordinaria – 7 novembre 2020

Statuto
Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia

Art. 1 – Denominazione

La “SOCIETÀ ITALIANA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – ETS” (in seguito anche solo Società), eretta in ente morale con D.P.R. 11 marzo 1953, n. 680, è un’associazione medico-scientifica, la cui attività è regolata dalle norme del presente Statuto, nonché dal/dai regolamento/i emanato/i in attuazione delle norme statutarie.
L’Associazione può utilizzare nei rapporti con i terzi la seguente sigla: S.I.O.T. – E.T.S.

Art. 2 – Sedi

La sede legale e la sede nazionale dell’Associazione sono entrambe a Roma.
Sedi secondarie e uffici amministrativi e/o operativi possono essere istituiti, su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Scopi e finalità

La Società non ha alcuna finalità di lucro.
La Società è apartitica e apolitica.
La Società non ha né prevede di avere tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale dei suoi iscritti, e non svolge né svolgerà, né direttamente né indirettamente alcuna attività sindacale.
La Società non può esercitare o partecipare ad attività imprenditoriali, salvo quelle necessarie alle attività di formazione continua in medicina (E.C.M.). La Società e i componenti degli Organi statutari, nel perseguimento delle finalità istituzionali, si impegnano ad evitare qualsiasi rapporto che possa generare vantaggi personali o conflitti di interesse, nel rispetto dei principi di correttezza, imparzialità, trasparenza, lealtà nonché delle norme statutarie e del Codice Etico della Società Scientifica approvato il 28 ottobre 2013, implementando, altresì, modelli organizzativi e gestionali atti a supportare l’applicazione di detti principi nelle prassi operative.
Sono compiti dell’Ente:
– promuovere lo studio delle scienze ortopediche e traumatologiche, di curare e di indirizzare la formazione dei cultori della materia di tutelare il prestigio della Società in qualunque sede, nazionale, europea ed internazionale.
– conservare e valorizzare il grande patrimonio storico e culturale dell’Ortopedia e della Traumatologia Italiana;
– promuovere e controllare i percorsi didattico formativi e di aggiornamento post-laurea in qualunque sede;
– elaborare linee guida in collaborazione con il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore della Sanità e con altre Società ed Istituzioni riconosciute dallo Stato;
– curare e controllare la realizzazione del Congresso Nazionale e di tutte le altre manifestazioni didattiche che si avvalgono del patrocinio dell’Ente;
– diffondere ed avvalorare pubblicazioni scientifiche e didattiche realizzate dagli Associati sotto l’egida dell’Ente; provvedere alla istituzione e alla gestione di premi e borse di studio, le cui finalità siano riconosciute consone agli interessi dell’Ente;
– promuovere, designando propri rappresentanti, i rapporti con le Istituzioni, in parti-colare, con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica, il Ministero della Salute, il Ministero della Funzione Pubblica, AGENAS, l’Istituto Superiore di Sanità, gli Enti di Ricerca, gli Assessorati Regionali alla Sanità, le Agenzie ed altre Istituzioni Pubbliche e Private, operanti nel campo sanitario, nonché gli istituti di Rico-vero e Cura a carattere scientifico;
– progettare e realizzare percorsi formativi residenziali e a distanza per i propri soci e altre figure professionali coinvolte nella disciplina dell’Ortopedia e Traumatologia secondo quanto stabilito dai programmi E.C.M. del Ministero della Salute e suoi Organismi istituzionali;
– promuovere la cooperazione con altre Società scientifiche, nazionali ed internazionali, facilitando la possibilità per i Soci di incrementare i loro scambi culturali;
– sviluppare i rapporti con quegli Organismi Comunitari Europei, nei quali si riconoscano interessi per lo sviluppo dell’Ortopedia Italiana;
– intrattenere e sviluppare le relazioni con qualsiasi altro Ente pubblico o privato, operante anche in altri settori scientifici, che comunque risultino utili per gli scopi di cui e per i compiti di cui a presente articolo;
– favorire lo sviluppo delle metodologie di ricerca e di applicazione clinica, anche attraverso la collaborazione con Istituzioni sanitarie pubbliche, Enti regolatori nazionali e/o regionali, e altre Società ed organismi scientifici.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Ente è costituito:
a) dalla donazione Bellando Randone;
b) dai beni mobili e dai residui attivi emergenti dal rendiconto economico-finanziario;
c) beni immobili da adibire ad esclusivo uso istituzionale;
d) crediti, altri diritti e rapporti sorti nel corso della vita associativa.

Art. 5 – Entrate

Le entrate finanziarie dell’Ente sono costituite:
1) dalle quote associative annuali versate dai Soci;
2) da contributi e liberalità, sotto qualunque forma, disposti dagli Associati, da Enti pubblici e privati, associazioni con l’esclusione di contributi che – anche indirettamente – possano configurare conflitto d’interessi con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati;
3) da eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio purché tassativamente destinati al raggiungimento degli scopi ed i compiti di cui agli artt. 1 e 3;
4) da eventuali lasciti, donazioni, tra vivi e mortis causa.
Le attività E.C.M. potranno essere finanziate attraverso l’autofinanziamento e i con-tributi degli Associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi i fondi erogati dalla Unione Europea, i finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua e dei requisiti previsti dalle normativa vigente.

Art. 6 – Intrasmittibilità della quota associativa

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili, inoltre non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 7 – Esercizio finanziario

Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente ed entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo per l’esercizio successivo. Entrambi i documenti dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 8 – Categorie di Soci

L’Ente si compone di:
1) Soci Ordinari;
2) Soci Aggregati;
3) Soci Onorari;
4) Soci Sostenitori.
I Soci Ordinari sono i cittadini italiani o stranieri laureati in Medicina e Chirurgia che svolgono la loro attività professionale nell’ambito della specialità di Ortopedia e Traumatologia.
Sono altresì Soci Ordinari coloro che svolgono la loro attività professionale nell’ambito delle specialità di Medicina Fisica e Riabilitazione, Radiologia, Medicina dello sport, Chirurgia della mano.
I candidati a Socio Ordinario debbono presentare domanda di ammissione secondo le norme previste dal Regolamento.
L’ammissione alla SIOT – E.T.S. come Socio Ordinario è approvata dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo verifica le credenziali del richiedente.
I Soci Aggregati sono i laureati in Medicina e Chirurgia, iscritti ad una Scuola di Specializzazione, italiana o straniera riconosciuta, di Ortopedia e Traumatologia, o scienze affini purché inerenti discipline che operano nel contesto dell’Ortopedia e Traumatologia.
Sono nominati dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
I Soci Onorari sono scelti tra le personalità italiane e straniere, che abbiano raggiunto fama nella scienza ortopedica e traumatologica o che abbiano svolto, nell’ambito della Società, onorati servizi dando lustro alla disciplina in campo nazionale e/o internazionale.
Sono nominati dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
I Soci Sostenitori sono i soggetti pubblici o privati che avendo particolare interesse per le iniziative scientifiche, didattiche e culturali dell’Associazione, contribuiscono al sostegno finanziario delle attività utili al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 e 3 e/o al versamento di contributi.
I membri sostenitori devono presentare la domanda di ammissione al Presidente dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo delibererà sulla domanda di accettazione presentata dai membri sostenitori.
La deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvata dall’Assemblea.
I membri sostenitori si impegnano ad accettare lo Statuto ed il Regolamento della Società Scientifica.

Art. 9 – Perdita della qualifica di Socio

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato.
La qualifica di Socio si perde per:
– morte della persona fisica;
– recesso;
– decadenza;
– espulsione.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Presidente con raccomandata a/r o inviata tramite PEC ed ha effetto allo scadere dell’anno in corso purché pervenuta al-meno tre mesi prima.
La decadenza si verifica in caso:
– di condanna definitiva ad una pena che comporti, anche temporaneamente, interdizione dai pubblici uffici;
– di dichiarazione di interdizione o inabilitazione;
– ometta di pagare la quota associativa secondo quanto stabilito dal Regolamento.
I Soci decaduti per morosità potranno essere nuovamente ammessi purché regolarizzino il pagamento della/e quota/e associativa/e non versata/e.
L’espulsione si verifica in caso di:
– constatata violazione delle norme statutarie, regolamentari, del Codice Etico della Società, delle deliberazioni degli Organi dell’Associazione.
L’espulsione, su proposta del Collegio dei Probiviri, è deliberata dal Consiglio Direttivo, che ne informa l’Assemblea alla prima riunione utile.
I Soci che abbiano perso la relativa qualifica non possono ripetere le somme a qualsiasi titolo versate né possono vantare alcun diritto sul patrimonio della Società.

Art. 10 – Diritti e doveri dei Soci

I Soci partecipano alla vita dell’Associazione tenendo un comportamento conforme alle finalità della stessa.
La qualità di Socio comporta l’accettazione, senza riserve, del presente Statuto, del Regolamento e del Codice Etico della Associazione.
La qualità di Socio comporta il possesso dei requisiti previsti nello Statuto, che saranno esaminati dal Consiglio Direttivo al ricevimento della richiesta dell’iscrizione.
I Soci Ordinari hanno diritto a partecipare alle riunioni dell’Assemblea, a presentare proposte e ad essere eventualmente nominati alle cariche sociali.
I Soci Ordinari hanno diritto di voto in seno all’Assemblea, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annua nella misura e con le modalità proposte dal Consiglio Direttivo.
I Soci Aggregati sono tenuti al pagamento della quota associativa annua nella misura e con le modalità proposte dal Consiglio Direttivo.
I Soci Aggregati hanno diritto a partecipare alle riunioni dell’Assemblea, a presentare proposte e ad essere eventualmente nominati alle cariche Sociali.
I Soci Aggregati hanno diritto di voto in seno all’Assemblea, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.
I Soci Onorari possono presenziare all’Assemblea dei Soci, con diritto di voto.
I Soci Onorari non possono essere eletti alle cariche sociali.
I Soci sostenitori non sono tenuti al pagamento della quota associativa.
I Soci sostenitori possono presenziare all’Assemblea dei Soci, con diritto di voto.
I Soci Sostenitori non possono essere eletti alle cariche sociali.


Organismi dell’Associazione

Art. 11 – Organi della Associazione

Sono organi dell’Ente:
– l’Assemblea;
– il Presidente;
– il Consiglio Direttivo;
– il Comitato Tecnico Consultivo;
– il Collegio dei Revisori dei Conti;
– il Collegio dei Probiviri;
– il Comitato Scientifico;
– Le Rappresentanze Regionali.

Art. 12 – Natura delle cariche sociali

Chiunque ricopra una carica sociale o assume un incarico in un organismo della Società deve attestare l’assenza di condanne, con sentenza definitiva, a reati relativi all’attività della Società.
Tutte le cariche sociali non prevedono alcun tipo di remunerazione economica, diretta o indiretta.
Per esse sono esclusivamente ammessi rimborsi di spese, come determinati o successivamente avallati dal Consiglio Direttivo nel rispetto del regolamento interno.


L’Assemblea

Art. 13 – L’Assemblea Ordinaria dei Soci

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, costituita dai tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, ove prevista.
Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci medesimi.
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno in occasione del Congresso Nazionale della Società.
È cura dei Soci comunicare tempestivamente alla Segreteria dell’Associazione ogni modifica dei propri recapiti di riferimento.
In caso di mancata comunicazione scritta delle modifiche, la comunicazione sarà efficacemente inviata all’ultimo indirizzo conosciuto.
Ogni Socio è tenuto a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica e/o di posta elettronica certificata (PEC), se ne possiede uno.
L’avviso di convocazione è inviato dalla Segreteria dell’Associazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo lettera raccomandata a/r, o a mezzo fax o posta elettronica.
L’avviso di convocazione deve contenere l’Ordine del giorno, l’ora e il luogo della riunione.
L’Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
In caso di impedimento del Presidente l’Assemblea Ordinaria è presieduta dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.
Il Segretario della Società redige il verbale della seduta, che deve essere firmato dal Presidente.
L’Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.
L’Assemblea Ordinaria è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
L’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della metà dei presenti più uno.
Le votazioni nell’ambito dell’Assemblea avvengono per voto palese.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto per le elezioni delle cariche sociali e quando ne sia fatta esplicita richiesta dalla maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
Ogni Socio potrà farsi rappresentare, esclusivamente da un altro Socio mediante rilascio di regolare delega scritta, firmata e datata.
Ogni Socio può rappresentare e votare per delega per non più di un Socio.
Non è possibile conferire delega ai membri del Consiglio Direttivo.
Le deleghe non sono ammesse per le elezioni e per i provvedimenti di espulsione dei Soci.
L’Assemblea Ordinaria:
a) Elegge il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
b) Delibera sui punti all’ordine del giorno;
c) Delibera sull’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo annuale;
d) Stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale;
e) Sceglie il/i Presidente/i del Congresso Nazionale;
f) Approva e revoca la nomina dei Soci;
g) Delibera su ogni altro eventuale argomento a carattere urgente o di grande rilevanza, non presente all’ordine del giorno, presentato dal Consiglio Direttivo. In tali casi, l’argomento in discussione deve essere reso noto ai Soci all’apertura dell’Assemblea Ordinaria, tramite comunicazione orale da parte del Presidente della Società.

Ad esclusione di quanto previsto alla lettera g) gli Associati possono essere chiamati a votare o a dare il proprio giudizio anche on line.
Un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo disciplinerà le modalità di svolgimento delle votazioni on line.

Art. 14
– Assemblea Straordinaria

L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente:
1) su richiesta del Consiglio Direttivo;
2) su richiesta di almeno 1/4 (un quarto) dei Soci con diritto di voto e in regola con le quote associative, ove previsto il pagamento.
L’Assemblea Straordinaria è convocata per:
a) deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto dell’Associazione;
b) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria è a cura della Segreteria dell’Associazione, secondo le stesse modalità previste per la convocazione dell’Assemblea Ordinaria.
Per le modifiche di Statuto, l’Assemblea Straordinaria è valida se sia presente in prima convocazione almeno 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto di voto.
In seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria è valida se sia presente almeno 1/3 (un terzo) dei Soci aventi diritto di voto.
Sulle modifiche dello Statuto, in prima e in seconda convocazione, l’Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Lo svolgimento dell’Assemblea Straordinaria è governato dalle stesse regole previste per lo svolgimento dell’Assemblea Ordinaria.
L’Assemblea Straordinaria non può deliberare su temi non previsti all’ordine del giorno della riunione.
Non è, altresì, ammessa la votazione sui temi cosiddetti “varie o eventuali”, ovvero non indicati specificamente nell’ordine del giorno inviato ai Soci.
È ammessa la rappresentanza e la votazione per delega secondo quanto stabilito per l’Assemblea Ordinaria.
Un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo disciplinerà le modalità di svolgimento delle votazioni on line sul punto a) del presente articolo.
In caso di votazioni on line non sono ammesse deleghe.

Art. 15 – Modalità di elezione delle cariche sociali

L’Assemblea Generale Ordinaria elegge a scrutinio segreto:
– il Presidente
– i Vice-Presidenti;
– gli otto componenti del Consiglio Direttivo;
– i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
Ad ogni Socio Ordinario o Aggregato è riconosciuta la facoltà di candidarsi alla carica di Presidente, di Vice Presidente, di Consigliere, di Revisore dei Conti.
Il Consiglio Direttivo valuta, ai fini dell’ammissibilità della candidatura a tutte le cari-che sociali, la sussistenza dei requisiti previsti nel presente Statuto e nel Regolamento, comunicando agli interessati l’eventuale mancanza dei requisiti medesimi.
Successivamente, la Segreteria della Società provvede a divulgare l’elenco dei candidati.
Non è ammesso il voto per delega.

Art. 16 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e informa la propria attività a quanto stabilito nell’art. 4.4 (Norme di comportamento per i Soci che assumono incarichi negli organi sociali) del Codice Etico di SIOT – E.T.S.
Al Presidente spetta:
– nominare, in occasione del primo Consiglio Direttivo, un Segretario scelto tra i Soci SIOT – E.T.S.;
– convocare e presiedere le Assemblee Ordinaria e Straordinaria dei Soci, dopo aver concordato l’ordine del giorno con il Consiglio Direttivo;
– convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
– implementare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione.
Il Presidente dura in carica due anni.
Non può essere rieletto nella medesima carica.
La proclamazione e l’insediamento avvengono successivamente alla sua elezione durante l’Assemblea Generale Ordinaria, che si svolge nell’ambito del Congresso Nazionale in cui si eleggono contestualmente anche i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Presidente può adottare provvedimenti di urgenza, riferendo in argomento al Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito da uno dei due Vice Presi-denti, secondo quanto stabilito nel Regolamento.
La definitiva impossibilità del Presidente a svolgere il proprio incarico e nel caso di sue dimissioni, uno dei due Vice Presidenti diventa il nuovo Presidente, secondo le modalità indicate nel Regolamento, rimanendo in carica sino alla naturale conclusione del mandato del Presidente dimissionario.
Alla fine del suo mandato il Presidente assume la carica di Past-President per il successivo biennio e risulta ineleggibile a tutte le cariche sociali ad eccezione di quella di Probiviri.
Il Past-President interviene senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo, fatta eccezione nell’ ipotesi di cui all’art. 17 del presente statuto, quando subentra al posto di un consigliere considerato dimissionario.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e di controllo dell’Associazione.
I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea, a maggioranza dei presenti.
Esso è costituito:
– dal Presidente;
– due Vice Presidenti;
– da otto Consiglieri.
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni.
I Vice Presidenti e gli otto componenti del Consiglio Direttivo non possono essere rieletti nella medesima carica per più di due mandati consecutivi.
Al Consiglio Direttivo spetta:
a) verificare la sussistenza dei requisiti per essere ammessi come Soci Onorari, Ordinari, Aggregati e Soci Sostenitori;
b) definire la quota associativa annua;
c) istituire Commissioni o Comitati ad hoc con compiti specifici;
d) istituire o nominare Commissioni temporanee o permanenti per l’elaborazione, per lo studio e per la trattazione di particolari tematiche;
e) deliberare sui Regolamenti attuativi dello Statuto;
f) deliberare sui piani finanziari;
g) predisporre il conto consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea Ordinaria e, successivamente all’approvazione, effettuarne la pubblicazione sul sito web della Società.
Sul sito web devono essere pubblicati anche gli incarichi retribuiti;
h) deliberare su convenzioni e partecipazioni ad altre Società Scientifiche;
i) deliberare sull’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
l) deliberare sulla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Istituzioni, Società;
m) proporre all’Assemblea le modifiche dello Statuto Associativo;
n) amministrare il patrimonio dell’Associazione;
o) irrogare le sanzioni disciplinari ai Soci, su proposta del Collegio dei Probiviri;
p) nominare un Comitato Etico composto da esperti delle materie ortopediche, giuridiche, amministrative, etiche e deontologiche, con lo scopo di esaminare i casi che vengono ad esso sottoposti dagli Organi e dai singoli Soci e nel caso dei procedimenti disciplinari;
q) decidere sull’attività scientifica e programmatica dell’Associazione con particolare riguardo alla Formazione Continua in Medicina;
r) attuare le delibere dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri con richiesta scritta e motivata; la richiesta deve essere inviata al Presidente che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo, validamente costituito ai sensi del punto precedente, delibera a maggioranza semplice dei presenti.
In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, si astenga dal partecipare a tre riunioni consecutive viene considerato dimissionario.
In tali casi, il Past President subentra al posto del Consigliere considerato dimissionario.
Qualora, per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, s’intenderà dimissionario l’intero Consiglio e l’Assemblea dovrà essere convocata, senza indugio, dal Presidente o dal Consigliere più anziano di età, per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Partecipano attivamente alle riunioni del Consiglio Direttivo, con facoltà di prendere la parola, ma senza diritto di voto:
a) il Segretario
b) il Tesoriere
Su invito del Presidente possono prendere parte alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, singoli Soci o membri di Commissioni allo stesso Consiglio incaricati dello studio di particolari questioni per riconosciuta competenza in materia.

Art. 18 – Comitato Tecnico Consultivo

Il Comitato Tecnico Consultivo è composto dal Presidente, dai Vice-Presidenti, dal Segretario, e da un ulteriore numero di componenti fino ad un massimo di tre, secondo quanto previsto nel Regolamento.
Il Comitato Tecnico Consultivo può avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti esterni al Comitato stesso.
Il Comitato Tecnico Consultivo delinea le linee strategiche e di sviluppo della Società anche per quanto riguarda i rapporti con le Istituzioni pubbliche.
Il Comitato Tecnico Consultivo dura in carica un biennio.
Il Comitato Tecnico Consultivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno quattro dei suoi membri.
La convocazione, effettuata dal Presidente, avviene mediante avviso personale, inviato almeno quindici giorni prima della riunione, salvo casi di comprovata urgenza, nei quali è ammessa la convocazione, almeno sette giorni prima.
Il Consiglio Direttivo approverà un apposito regolamento per disciplinare la costituzione e regolamentare le attività che dovranno essere affidate al Comitato Tecnico Consultivo.

Art. 19 – Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente.
Il Segretario:
a) coordina, di concerto con il Presidente, le attività della S.I.O.T. – E.T.S. per rendere efficace l’attuazione dei programmi e delle deliberazioni assunte dagli Organi istituzionali;
b) redige e firma i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
c) svolge ogni altro compito demandatogli dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo, dai quali riceve istruzioni per lo svolgimento dei suoi compiti.
Il Segretario supporta la Segreteria Amministrativa che è a disposizione dei Soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità della S.I.O.T. – E.T.S.
Il Segretario dura in carica 2 anni e non potrà essere nominato nella medesima carica per più di due mandati consecutivi.

Art. 20 – Il Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo nella prima riunione di insediamento.
Dura in carica due anni e al termine del mandato può essere riconfermato.
Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative e finanziarie dell’Associazione, compiendo ogni atto di ordinaria amministrazione, ivi compresa l’apertura e la chiusura di conto correnti bancari su cui ha il potere di firma disgiunta da quella del Presidente in carica.
Cura l’esazione delle quote, dei contributi sociali ordinari e straordinari e di quanto altro derivante alla Società in ragione della sua attività.
Esegue i pagamenti su mandato del Presidente della Società.

Art. 21 – Collegio dei Revisori dei Conti

L’Assemblea Generale Ordinaria elegge il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre Componenti secondo quanto indicato nel Regolamento.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica due anni e sono rieleggibili nella medesima carica per non più di due mandati consecutivi.
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla le regolare tenuta della contabilità; controlla i bilanci preventivi e consuntivi e redige apposita relazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I Revisori partecipano su invito del Presidente alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 22 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto dagli ultimi tre Past President, secondo quanto stabilito nel Regolamento.
I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica due anni.
Il Collegio sovrintende alla corretta applicazione dello Statuto, dei Regolamenti, del Codice Etico.
Al Collegio è demandata la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra i singoli Soci e tra i Soci e gli Organi dell’Associazione.
Il Collegio dei Probiviri valuta su richiesta di un singolo Socio e/o del Consiglio Direttivo, i comportamenti ritenuti non corretti in ragione di quanto stabilito dal Codice Etico.
I Probiviri possono avvalersi di consulenti esterni, scelti di volta in volta, in base alla competenza necessaria per la risoluzione di ogni singola controversia.
Il procedimento davanti al Collegio nonché l’applicazione delle relative sanzioni sono disciplinati nel Regolamento.
Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.
Il Consiglio Direttivo, all’esito dell’istruttoria del Collegio dei Probiviri, ha la facoltà di comminare una delle seguenti sanzioni disciplinari:
1) Ammonizione;
2) Censura;
3) Sospensione;
4) Radiazione.

Art. 23 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico ha il compito di coordinare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
Il Coordinatore è il Past President che, in accordo con il Presidente, propone al Consiglio Direttivo i nominativi, fino ad un massimo di quattro, dei componenti del Comitato Scientifico, che devono essere scelti tra i Soci Ordinari, Onorari e Aggregati della Società.
Per l’organizzazione scientifica del Congresso SIOT – E.T.S., il Comitato è integrato dal Presidente/i del Congresso Nazionale annuale.
I componenti del Comitato Scientifico durano in carica per il mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati.
Il Comitato Scientifico cura anche la concessione del Patrocinio Scientifico.
Il Comitato Scientifico in accordo con il Consiglio Direttivo cura, anche nel rispetto di quanto stabilito dal Codice Etico della Società, la pubblicazione e l’aggiornamento dell’attività scientifica sul sito web della Società.


Art. 24
– Le Rappresentanze Regionali

La Società è articolata in almeno 12 Rappresentanze Regionali al fine di consentire un miglior rapporto con le Istituzioni locali ed una più solida partecipazione territoriale della Società stessa.
Le Rappresentanze Regionali sono istituite con delibera del Consiglio Direttivo.
Le Rappresentanze Regionali, nell’ambito delle linee generali d’indirizzo dell’Associazione e di concerto con il Consiglio, si occupano di:
a) promuovere e realizzare, nei diversi settori della Ortopedia e Traumatologia, attività scientifiche, didattiche e formative a livello territoriale;
b) intrattenere rapporti con le suddette pubbliche amministrazioni ed autorità locali, così da ottenere l’applicazione delle proposte e un’attenzione continua problemi in campo ortopedico;
Le Rappresentanze Regionali sono disciplinate da uno specifico Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo.


Art. 25
– I Comitati

Sono costituiti dei Comitati all’interno dell’Ente e secondo le modalità previste dal Regolamento, utili a raggiungere gli scopi ed i compiti di cui agli artt. 1 e 3 del presente Statuto.


Art. 26
– Il Congresso Nazionale

L’Ente, allo scopo di realizzare compiutamente le finalità istituzionali, organizza annualmente una manifestazione scientifica a carattere nazionale, che si fregia del titolo di “ Congresso Nazionale della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia – E.T.S.”, secondo le modalità previste dal Regolamento.
Il Congresso è presieduto da:
– Presidenti del Congresso
– Comitato Scientifico;
– Garante della Società.


Art. 27
– Il Garante

Il Garante è nominato dal Consiglio Direttivo in carica e si identifica con il Past Past President e svolge le funzioni previste dal Regolamento.

Art. 28 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione, nei casi previsti dalla legge o nel caso di accertata impossibilità di conseguire gli scopi istituzionali indicati nel presente Statuto o per volontà degli Associati, viene deliberato, con la contestuale nomina dei liquidatori, dall’Assemblea Straordinaria, con la maggioranza dei due terzi dei Soci.
Il patrimonio residuo, a seguito della liquidazione, non potrà essere devoluto ad alcuno dei Soci, ma dovrà essere destinato ad altra Associazione o Ente che persegue finalità analoghe o similari, o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29 – Norme finali e transitorie

Il presente Statuto entrerà in vigore, con effetti immediati, dalla data di approvazione dell’Assemblea Straordinaria.
Per ragioni organizzative e fiscali, si approvano le seguenti norme transitorie:
– rispetto a quanto previsto all’art. 15 (Modalità di elezione), limitatamente all’elezione del Presidente e all’art. 16 (Presidente) limitatamente all’elezione del Presidente da parte dell’Assemblea, le norme entreranno in vigore a far data dal biennio 2020-2022.
Per quanto non in contrasto con questo Statuto e per quanto in esso non previsto, i Soci si riportano alle vigenti disposizioni di legge in materia.

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