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Modifiche approvate nell’Assemblea dei Soci del 7 novembre 2021

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle norme di legge in materia, l’applicazione dello Statuto della SIOT approvato in occasione del 102° Congresso Nazionale dell’Associazione svoltosi a Palermo dal 20 al 23 ottobre 2017.

Art. 2

I Soci Ordinari devono presentare la domanda di iscrizione alla Presidenza.

Gli Specializzandi per diventare Soci Aggregati devono presentare la domanda di iscrizione alla Presidenza con controfirma di presentazione del Direttore della Scuola di Specializzazione presso la quale sono iscritti.

Il Consiglio Direttivo comunica all’interessato la non ammissione della domanda a mezzo lettera raccomandata o PEC.

In tal caso l’interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri, sempre con lettera raccomandata o PEC diretta all’Associazione, entro 15 giorni, a pena di decadenza, dal ricevimento della comunicazione della deliberazione

Tutti gli iscritti alla S.I.O.T. conferiscono all’Associazione il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e s.m.i. per l’espletamento di tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli scopi statutari e istituzionali dell’Associazione, anche tramite comunicazioni in forma cartacea, elettronica, telematica, telefonica, per l’adempimento di obblighi o possibilità di comunicazione entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 3

Gli Associati Ordinari e Aggregati sono tenuti al pagamento di una quota, secondo quanto stabilito dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 4

I Soci Onorari, i Past President, gli Associati Sostenitori e coloro che hanno raggiunto l’età di 72 anni sono esonerati dal pagamento delle quote associative.

Art. 5

Sono diritti del Socio, oltre a quelli previsti dallo Statuto ed anche a specificazione degli stessi:

  • proporre iniziative societarie, chiedere informazioni sulle iniziative adottate dalla Associazione per la realizzazione delle finalità statutarie.

I Soci Ordinari e Aggregati sono tenuti a:

  • versare regolarmente la quota associativa entro il 28 febbraio di ogni anno;
  • attenersi alla deliberazione degli organi associativi;
  • adeguarsi e collaborare al perseguimento delle finalità sociali e adeguarsi alle norme statutarie e regolamentari;
  • aderire e attenersi a comportamenti deontologicamente corretti così come previsti dal Codice Etico SIOT;
  • partecipare alle attività di ECM secondo le disposizioni vigenti.

Art. 6

La quota annuale deve essere versata entro il 28 febbraio di ogni anno.

Dopo il terzo anno consecutivo di morosità e dopo la lettera di preavviso, l’Associato moroso verrà considerato decaduto perdendo qualsiasi diritto in seno all’Ente medesimo.

Per la riammissione l’Associato decaduto dovrà presentare nuova domanda alla Presidenza, e pagare 3 quote arretrate oltre la quota corrente.

Art. 7

Gli Associati che non intendano far più parte dell’Ente debbono inviare lettera di dimissione al Presidente che ne prenderà atto.

Qualora l’Associato dimissionario intenda rientrare nell’Ente dovrà richiedere la riammissione, seguendo la prassi prevista dall’art. 2 del presente Regolamento.

Art. 8

E’ dovere degli Associati informare la Segreteria dell’Ente degli eventuali cambiamenti di domicilio, di indirizzo, di posta elettronica, di posta elettronica certificata e di fornire altresì quelle informazioni utili per mantenere aggiornati i dati di ciascun Associato nonché l’autorizzazione agli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo 679/2016.

Art. 9

L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria, oltre a quanto già previsto nello Statuto, potrà essere comunicato ai Soci mediante la pubblicazione sul sito dell’Associazione.

Art. 10

L’Assemblea Ordinaria delibera su eventuali modifiche del Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo e da uno o più Associati.

In quest’ultimo caso il testo della modifica del Regolamento deve essere corredato dalla firma di almeno quattrocentocinquanta (450) Associati e deve essere presentato al Presidente dell’Ente mediante comunicazione scritta almeno tre mesi prima della data dell’Assemblea Ordinaria.

Il Presidente, riconosciuta la richiesta conforme alla lettera ed allo spirito dello Statuto nonché alle finalità associative, sentito il parere del Consiglio Direttivo, deve obbligatoriamente inserire la richiesta stessa all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria.

La modifica del Regolamento deve essere approvata con le maggioranze previste all’art. 13 (Assemblea Ordinaria dei Soci) dello Statuto.

Art. 11

Il Presidente, in casi eccezionali, sentito il Consiglio Direttivo, può convocare una Assemblea Ordinaria dandone avviso agli Associati mediante pubblicazione sul sito e newsletter.

La suddetta Assemblea può essere richiesta anche da uno o più Associati che raccolgano cinquecento firme attorno ad un preciso ordine del giorno.

Il proponente od i proponenti debbono far pervenire al Presidente l’ordine del giorno unitamente alle cinquecento firme di Associati solidali.

Il Presidente, preso atto della richiesta, ne rende edotto il Consiglio Direttivo e fissa la data della riunione secondo le norme di cui al comma 1 del presente articolo e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 12

Ogni due anni, alla scadenza del mandato del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, è compito dell’Assemblea Ordinaria eleggere i nuovi organismi istituzionali.

Tenuto conto delle diverse componenti presenti all’interno della Società Scientifica e nel rispetto del diritto di rappresentanza di tutti i Soci, è stabilito che:

  • il Presidente ogni biennio sarà eletto nel rispetto dell’alternanza tra Associati di estrazione ospedaliera e Associati di estrazione universitaria;
  • i due Vice Presidenti saranno uno di nomina della componente ospedaliera e uno di nomina della componente universitaria;
  • gli otto membri del Consiglio Direttivo saranno 4 (quattro) di nomina ospedaliera, 3 (tre) di nomina universitaria, 1 (uno) di nomina della componente della ospedalità privata (preferibilmente individuato nella figura del Presidente) ;
  • i membri del Collegio dei Revisori dei Conti saranno 1 (uno) di nomina ospedaliera, 1 (uno) di nomina universitaria e 1 (uno) di nomina del Consiglio Direttivo SIOT su proposta del Presidente.

Sono ammesse le candidature solo dei Soci in regola con il pagamento della quota Sociale dell’anno in corso.

Non sono ammesse candidature a più di una carica.

Costituiscono elettorato attivo tutti i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale al Congresso dell’anno in corso.

I Soci effettivi che, in tale data, non risultino in regola con il pagamento della quota associativa, potranno comunque essere ammessi a votare ove dimostrino di aver effettuato il pagamento della quota sociale entro il termine previsto per la chiusura del seggio.

Tale pagamento potrà avvenire anche in sede congressuale, purché entro il termine previsto per la chiusura del seggio.

Fermo quanto stabilito dall’art. 13 del presente Regolamento, le candidature per le cariche oggetto di rinnovo, devono essere presentate con raccomandata con ricevuta di ritorno, posta certificata o fax con conferma della ricezione del documento, alla Segreteria S.I.O.T. entro e non oltre 30 giorni dalla data fissata per le elezioni.

Art. 13

In attuazione di quanto stabilito all’art. 15 (Modalità di elezione delle cariche sociali) dello Statuto e all’Art. 12 del presente Regolamento, è previsto che:

  • ogni Associato che abbia i requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento può candidarsi alle varie cariche sociali.

I Soci che, avendone i requisiti, vogliono candidarsi alla Presidenza, alla Vice Presidenza, al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori dei Conti devono presentarsi riuniti in una lista di 14 nominativi, che non può essere modificata sino ad elezioni avvenute e che dovrà rispettare nella sua composizione quanto stabilito all’art. 12 del presente Regolamento.

Le liste dovranno essere depositate in sede S.I.O.T. almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni e dovranno essere sottoscritte da almeno 200 (duecento) Soci Ordinari e/o Aggregati in regola con la quota associativa.

Ogni socio può candidarsi solo in una lista.

Il voto di lista deve essere espresso soltanto barrando la casella corrispondente a quella lista, senza esprimere alcuna preferenza nominativa.

Eventuali cancellature di nomi che compaiono nelle liste invalidano il voto per la lista stessa.

Nel caso di parità di voti fra liste che non ne consenta l’elezione, si procederà a ballottaggio nel corso della stessa tornata elettorale e con le medesime procedure elettive previste all’art. 17 del presente Regolamento.

Art. 14

In attuazione di quanto stabilito nell’art. 13 (Assemblea Ordinaria dei Soci) dello Statuto:

il seggio elettorale è composto da un Presidente, un Segretario, tre Scrutatori tutti scelti tra gli Associati Ordinari ed Aggregati, in regola con il pagamento della quota associativa e nominati dal Consiglio Direttivo (d’ora in avanti indicata come Commissione Elettorale).

In ogni caso il Presidente e gli altri componenti della Commissione Elettorale non dovranno risultare tra i candidati all’elezione medesima.

La Commissione Elettorale avrà il compito di verificare la regolarità delle procedure elettive e di dirimere eventuali contestazioni o problematiche relative alle elezioni stesse.

Il giorno precedente la tornata elettorale, terminati i lavori congressuali, viene insediato il seggio elettorale.

Il Presidente prende possesso del locale adibito a seggio elettorale, controlla l’urna che viene sigillata e controfirmata unitamente al Segretario, controlla e controfirma le schede elettorali unitamente al Segretario inserendole in un’apposita busta che, sempre a cura del Presidente, viene chiusa e sigillata, chiude il locale e ne custodisce la chiave.

La mattina seguente il Presidente del seggio, unitamente al Segretario ed agli Scrutatori apre il seggio, controlla la regolarità dei sigilli, dà il via alle operazioni di voto alle ore otto.

Il seggio deve rimanere aperto ininterrottamente per almeno otto ore; durante tale periodo il seggio deve essere presidiato dal Presidente o in alternativa dal Segretario Generale e da almeno uno Scrutatore.

Ad ogni elettore, che firma la ricevuta sull’apposito tabulato, viene data una scheda sulla quale sono riportati le liste con i nomi dei candidati alle varie cariche sociali; l’Associato contrassegna la lista di sua preferenza.

La scheda che presenti segni o scritte al di fuori di quanto nel comma precedente viene annullata.

Dopo otto ore dall’apertura del seggio, il Presidente ne ordina la chiusura consentendo il voto unicamente a coloro che al momento sono presenti nei locali dove si svolgono le operazioni elettorali, dopo di che inizia le operazioni di spoglio.

Viene controllato il numero delle schede utilizzate e delle schede non utilizzate.

Viene altresì controllato il numero dei votanti dalle firme apposte sul tabulato che deve essere pari a quello delle schede utilizzate.

Dopo queste operazioni inizia il conteggio delle preferenze fino all’esaurimento delle schede.

Dopo i conteggi viene stilato il risultato definitivo su un’apposita scheda predisposta; tale scheda firmata dal Presidente, il Segretario, gli Scrutatori viene consegnata al Presidente della Società che ne dà lettura durante l’Assemblea Ordinaria proclamando i nuovi eletti alle cariche sociali.

La scheda verrà allegata al verbale dell’Assemblea Ordinaria unitamente al verbale elettorale stilato a cura del Segretario del seggio ed approvata e firmata da tutti i componenti del seggio elettorale.

Art. 15

L’elettorato passivo è composto:

  • dai Soci Ordinari per quanto concerne la Presidenza, le Vicepresidenze, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • dai Soci Aggregati per quanto concerne il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

I componenti del seggio elettorale sono esclusi dall’elettorato passivo.

La partecipazione di qualsiasi Socio all’elettorato attivo e/o passivo è inderogabilmente subordinata alla regolare iscrizione associativa al momento del voto.

Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 16

Ad ulteriore specificazione di quanto stabilito all’Art. 16 (Presidente) dello Statuto è previsto che:

il Presidente, nel caso di urgenti necessità relative a decisioni che non possano attendere di essere approvate dal Consiglio Direttivo riunito in seduta, ha facoltà di richiederne l’approvazione tramite e-mail o con altra modalità telematica.

In tal caso, le decisioni si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei voti rappresentati dai Consiglieri.

Art. 17

In attuazione di quanto stabilito all’Art. 16 (Presidente) dello Statuto è previsto che:

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo, sarà sostituito dal Vice presidente anagraficamente più anziano.

In caso di assenza anche del Vice Presidente anagraficamente più anziano le attribuzioni spettano all’altro Vice Presidente.

Il Presidente, in caso di definitiva impossibilità a svolgere il proprio incarico e nel caso di sue dimissioni, sarà sostituito dal Vice presidente appartenente alla componente (ospedaliera o universitaria) di cui è espressione il medesimo.

Nel caso di dimissioni o impedimento permanente anche del Vice Presidente appartenente alla componente (ospedaliera o universitaria) di cui è espressione il Presidente, assumerà la Presidenza l’altro Vice Presidente che dovrà indire, nel più breve tempo possibile, nuove elezioni per il rinnovo di tutte le cariche sociali.

Art. 18

I Consiglieri collaborano con il Presidente ed i Vicepresidenti nella gestione dell’Ente.

Ad ulteriore specificazione di quanto stabilito all’Art. 17 (Il Consiglio Direttivo) dello Statuto, i Consiglieri si riuniscono su convocazione del Presidente (o del/dei Vicepresidenti nelle ipotesi previste al precedente articolo) per discutere quanto all’ordine del giorno.

Tutte le questioni associative debbono essere discusse in Consiglio Direttivo.

Qualora un terzo dei Consiglieri ritenga di porre un argomento all’ordine del giorno e presenti al Presidente richiesta scritta e firmata entro quarantotto ore dal ricevimento dell’ordine del giorno, quest’ultimo è obbligato a porre l’argomento in discussione nella medesima riunione o, nel caso in cui le condizioni non lo consentano, nella riunione immediatamente successiva.

Il Consiglio Direttivo non può deliberare in opposizione a quanto deliberato dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo nomina il Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione RSPP e il Responsabile Gestione Sistema Qualità RGSQ.

A ulteriore specificazione e in attuazione di quanto stabilito dall’Art. 17 (Il Consiglio Direttivo) dello Statuto, è previsto che:

In caso di urgenza, la convocazione del Consiglio Direttivo può avvenire anche con preavviso abbreviato, e in ogni caso almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo di comunicazioni telefoniche, via telefax o informatiche, purché effettuate a tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere è assente giustificato esclusivamente per gravi motivi di salute o in adempimento di mandati istituzionali autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Se preventivamente informato, il Consiglio Direttivo può altresì giustificare l’assenza del Consigliere dettata da motivi strettamente inerenti ad attività formative e scientifiche o in caso di documentati impegni legati alla propria attività professionale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi oltre che con la contemporanea presenza fisica dei componenti del Consiglio anche attraverso mezzi di comunicazione telematici, a condizione che i medesimi componenti ed eventuali invitati possano essere riconosciuti e intervenire alla discussione in tempo reale.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Presidente della Nuova ASCOTI senza diritto di voto.

Art. 19

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo anche tra i non associati.

Ricopre usualmente anche le funzioni di RGSQ e RSPP, a meno di diversa nomina da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 20

Il Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione (RSPP), nominato dal Consiglio Direttivo tra i non associati, cura che siano rispettate le norme e attuati gli adempimenti relativi alla vigente normativa in tema di sicurezza.

Dura in carica un biennio e può essere confermato dal Consiglio Direttivo subentrante.

Art. 21

Il rappresentante Direzione e Responsabile Gestione Sistema Qualità (RGSQ), nominato dal Consiglio Direttivo anche tra i non associati, su delega del Consiglio stesso gestisce il Sistema Qualità come descritto nel relativo Manuale affinché, interagendo con la Direzione stessa e con:

  • il personale amministrativo e di gestione, i collaboratori esterni ed il personale docente,
  • i soci, i fornitori, i clienti e gli interlocutori istituzionali,
  • gli enti di certificazione e di controllo esterni,

possa garantire il corretto funzionamento del sistema finalizzato alla massima soddisfazione di tutti gli utenti.

All’interno del Sistema, il Responsabile Gestione Sistema Qualità si occupa delle seguenti attività:

  • verifica tutte le fasi dell’attività aziendale per garantire il rispetto dei requisiti specificati nel Manuale e nelle prescrizioni contrattuali;
  • coordina le attività ed i metodi di preparazione, gestione ed identificazione della Qualità (procedure, modulistica, istruzioni operative, ecc.) sino alla definitiva approvazione e verifica di non conflittualità delle stesse;
  • promuove la diffusione delle informazioni sulla Qualità a tutto il personale interessato;
  • ha l’autorità di interrompere qualsiasi processo sia chiaramente “fuori controllo” rispetto a quanto sopra detto;
  • coordina le attività di verifica ispettiva e le relative azioni correttive;
  • garantisce la sorveglianza del Sistema e l’aggiornamento costante del Manuale della Qualità e della documentazione correlata;
  • riferisce alla Direzione sulle prestazioni del Sistema di Gestione per la Qualità e su ogni esigenza di miglioramento;
  • assicura la promozione della consapevolezza dei requisiti del cliente nell’ambito di tutta l’organizzazione.

Art. 22

La nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti avviene con le stesse modalità di elezione previste per i componenti del Consiglio Direttivo.

Eventuali rilievi sull’operato dell’Ente devono essere sottoposte al giudizio dell’Assemblea Generale.

I componenti del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo tutte le volte che sono invitati dal Presidente.

Art. 23

Il Collegio dei Probiviri è composto dagli ultimi tre Past President e la sua costituzione viene ratificata, in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea Ordinaria e dura in carica un biennio.

Il Collegio dei Probiviri può assumere provvedimenti sia in merito ai comportamenti degli Associati tenuti in violazione delle finalità dell’Ente, sia in merito alle violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico.

Il Consiglio Direttivo, in caso di denuncia scritta e firmata di un altro Socio o da parte di un Organo associativo che si ritengano danneggiati o che ritengano danneggiata l’immagine pubblica dell’Ente in relazione alle violazioni di cui sopra, qualora la stessa denuncia non appaia manifestamente priva di fondamento, ne dispone il deferimento al Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri provvede ad istruire i procedimenti, per lo svolgimento dei quali si può avvalere di consulenti scelti a seconda dell’esigenza del caso.

Il Collegio può rifiutare di aprire un’istruttoria comunicandone i motivi agli interessati.

Il Collegio dei Probiviri nel corso delle sue riunioni è assistito dal Segretario Generale della S.I.O.T.

Le riunioni del Collegio possono svolgersi oltre che con la contemporanea presenza fisica dei partecipanti anche attraverso mezzi di comunicazione telematici, a condizione che i suoi membri ed eventuali invitati possano essere riconosciuti e intervenire alla discussione in tempo reale.

Il Collegio dei Probiviri al momento dell’apertura dell’istruttoria ne dà comunicazione, per il tramite della Segreteria, al Socio denunciante e al Socio denunciato, invitandoli a fornire chiarimenti per iscritto e a tenere sull’argomento, eventualmente, una specifica audizione. Tale audizione è riservata esclusivamente ai Soci interessati.

Qualora il Collegio dei Probiviri si orienti verso l’adozione di specifica proposta di sanzione, è tenuto a convocare il Socio interessato.

Unitamente alla richiesta di chiarimenti il Socio viene comunque invitato a fornire tutta la documentazione utile in suo possesso che si ritenga possa contribuire in maniera significativa alla formazione del giudizio del Collegio dei Probiviri.

Delle riunioni del Collegio viene redatto un apposito verbale.

Il Collegio dei Probiviri delibera con il voto della maggioranza dei membri in carica.

Il voto dei Componenti del Collegio dei Probiviri può essere esclusivamente favorevole o contrario; non è possibile l’astensione.

Il/I componente/i del Collegio dei Probiviri ha/hanno l’obbligo di rinunciare a far parte  del Collegio tutte le volte che si possono prospettare situazioni di conflitto di interesse rispetto ad uno o tutte le parti coinvolte nella controversia di cui deve/devono occuparsi. In simili situazioni il/i componente/i che ha/hanno rinunciato sarà/saranno sostituiti con il/i Past President precedente/i.

L’istruttoria può comportare l’archiviazione del caso o l’adozione di specifica proposta di sanzione.

Qualora il Collegio dei Probiviri, terminata la procedura istruttoria, abbia verificato specifica violazione, procede all’adozione di una proposta di sanzione.

Il Collegio dei Probiviri emette un giudizio inappellabile e commina una sanzione nei confronti dell’Associato come previsto dall’Art. 22 (Collegio dei Probiviri) dello Statuto.

La sanzione e le motivazioni vengono trasmessi dal Collegio dei Probiviri al Consiglio Direttivo che ne prende atto.

Art. 24

I Comitati di cui all’art. 25 dello Statuto sono strutture operative, istituiti su proposta del Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, che li costituisce in relazione alle esigenze programmatiche e al perseguimento dei fini istituzionali, allo scopo di decentrare parte dei compiti e delle funzioni degli organi societari per conseguire nel migliore dei modi le finalità statutarie.

I Comitati avranno durata biennale e potranno essere rinnovati.

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, nomina il Responsabile e i Componenti dei Comitati in numero idoneo alle finalità da perseguire.

Il Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo, al fine di un efficace sviluppo delle linee programmatiche della Società, vigila sull’attività e sull’aderenza agli obiettivi istituzionali dei diversi Comitati, adottando ogni e più opportuno provvedimento.

Il Responsabile risponde direttamente al Presidente del funzionamento del Comitato salvo che non sia prevista nel presente Regolamento e/o in un Regolamento ad hoc una differente modalità.

Art. 25

Ad ulteriore specificazione e in attuazione di quanto previsto dall’Art. 18 (Comitato Tecnico Consultivo) dello Statuto, è stabilito che, oltre ai soggetti già previsti dal medesimo articolo, fanno parte del Comitato Tecnico Consultivo:

  • il Presidente OTODI
  • il Presidente AUOT

Sentito il Consiglio Direttivo, l’ulteriore componente, scelto fra i Soci, è indicato direttamente dal Presidente della SIOT, fra chi ritiene possa fornire un contributo per l’attuazione delle linee programmatiche societarie e svolgere una funzione di raccordo con le Istituzioni pubbliche.

Il Comitato Tecnico Consultivo ha esclusivamente funzioni di supporto del Presidente della SIOT che  lo convoca tutte le volte che ne ravvisa la necessità.

Il Presidente S.I.O.T. può convocare il Comitato Tecnico Consultivo affinché si pronunci su specifiche materie di rilevante importanza e strategiche per la vita associativa, da sottoporre successivamente all’esame del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può convocare il Comitato Tecnico Consultivo anche su temi e funzioni di gestione operativa che richiedano tempestiva risoluzione, fermo restando l’obbligo di ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente SIOT convoca altresì, secondo le necessità del momento, quegli Associati che egli ritenga opportuno ascoltare in relazione a precisi argomenti e competenze.

Il Comitato Tecnico Consultivo decade qualora cessi per qualsiasi causa il mandato del Presidente in carica

Art. 26

Ad ulteriore specificazione e in attuazione di quanto previsto dall’Art. 24 (Rappresentanze regionali) dello Statuto, è stabilito che:

La S.I.O.T., con lo scopo di realizzare le finalità statutarie nell’ambito regionale, prevede l’istituzione delle Rappresentanze Regionali disciplinate da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Ad esse non si applicano le disposizioni relative ai Comitati di cui al presente Regolamento.

Art. 27

Tutti i Soci aderenti alla Società Scientifica nonché coloro che a qualunque titolo collaborano con la medesima sono tenuti al rispetto del Codice Etico SIOT approvato in data 28 ottobre 2013.

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina dei componenti del Comitato Etico, che dovrà essere composto da soggetti riconosciuti idonei, dati i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità che si ritengono necessari per tale funzione.

I componenti sono stabiliti in numero di nove, che provvedono a nominare al loro interno un Presidente.

I componenti del Comitato Etico rimangono in carica per la durata del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

I membri del Comitato Etico possono ricoprire la medesima carica per non più di due mandati consecutivi.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo che gli sono affidati, il Comitato Etico può avvalersi, di volta in volta ed a seconda delle specifiche esigenze, di collaboratori e consulenti, sia interni che esterni alla SIOT.

Al Comitato Etico sono attribuiti i compiti di cui al punto 5.2. del Codice Etico.

Il Comitato potrà essere convocato in ogni momento e, comunque, dovrà riunirsi almeno una volta ogni semestre.

Le decisioni del Comitato vengono adottate a maggioranza.

Art. 28

Il GIOT e il JOT sono di proprietà della SIOT la realizzazione editoriale è affidata in base ad una gara di appalto tra le società editrici che ne facciano richiesta, con capitolato da stabilirsi volta per volta da parte del Consiglio Direttivo.

La direzione di entrambi i Giornali ha sede in Roma e si identifica con la stessa sede associativa.

I Giornali vengono spediti gratuitamente a tutti gli Associati in regola con le quote associative.

La S.I.O.T. amministra la stampa e la diffusione dei Giornali.

I proventi delle inserzioni pubblicitarie sui Giornali debbono essere tassativamente impiegati per le spese editoriali del medesimo e per la sua diffusione, nonché, qualora eccedenti le spese suddette, per le esigenze di bilancio dell’Ente.

Art. 29

L’Assemblea, prevista nell’art. 13 dello Statuto, assegna l’organizzazione del Congresso Nazionale. Gli Associati che intendano ottenere l’incarico debbono in tale sede fornire tutte le indicazioni possibili per la corretta valutazione da parte dell’Assemblea e cioè:

la composizione dell’Ufficio di Presidenza del Congresso;

il format con il quale intendono svolgere la manifestazione, che deve comunque essere coerente con il format indicato dal Comitato Scientifico della Società.

Il Congresso Nazionale dovrà possedere e far coesistere due specifici requisiti: quello didattico e quello scientifico e pertanto le proposte presentate debbono anch’esse ottemperare a queste peculiarità.

Art. 30

Una volta ottenuta l’assegnazione dell’organizzazione del Congresso Nazionale il proponente (o i proponenti) ne viene nominato Presidente e ne assume tutti gli oneri, scientifici.

Nella stessa Assemblea il Presidente dell’Ente provvede, in ottemperanza all’art. 26 dello Statuto, alla designazione di un Associato di riconosciuta autorevolezza, di norma il Past Past President, quale Garante per conto della S.I.O.T.

Art. 31

Il Consiglio di Presidenza del Congresso è composto da:

  • Ufficio di Presidenza;
  • Segreteria Scientifica.

Art. 32

L’Ufficio di Presidenza del congresso:

  • è composto dai Presidenti del Congresso e dai Vicepresidenti.
  • Nomina l’Ufficio di Segreteria in accordo con il Presidente della SIOT ed il Garante in carica.
  • Nomina la Segreteria Scientifica che si deve relazionare con il Comitato Scientifico.
  • Fissa le date, i tempi ed i modi per la realizzazione della manifestazione;
  • È responsabile della gestione scientifica.

Art. 33

La SIOT nella persona del Presidente e del Consiglio Direttivo definisce:

  • i preventivi di spesa e autorizza i budget relativi all’organizzazione del congresso;
  • i contenuti e la durata delle cerimonia di apertura e chiusura;
  • il numero di ospiti da invitare.

Il Garante:

  • entra di diritto nel Consiglio di Presidenza del Congresso;
  • può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio medesimo;
  • può intervenire con parere non vincolante;
  • vigila che vengano rispettate le direttive date dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Relaziona al Consiglio Direttivo almeno 2 volte l’anno sullo stato di avanzamento.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo tutte le volte che viene invitato.

Art. 34

In attuazione di quanto previsto dall’Art. 23 (Comitato Scientifico), è stabilito che:

Il Comitato Scientifico è preposto alla verifica e al controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Il Comitato Scientifico garantisce la gestione dell’offerta formativa di S.I.O.T. in accordo alla normativa vigente in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM).

Il Comitato Scientifico potrà avvalersi di esperti esterni proposti dal Past President in accordo con il presidente dell’Ente e approvati dal Consiglio Direttivo della S.I.O.T.

Oltre alle funzioni indicate nell’Art. 23 dello Statuto:

  • definisce le linee strategiche per la formazione e l’aggiornamento per il perseguimento degli scopi statutari e in ottemperanza alle decisioni del CD S.I.O.T.;
  • esprime parere sui progetti di formazione e aggiornamento;
  • promuove le linee di indirizzo per la stesura di linee guida professionali;
  • individua, unitamente al Consiglio Direttivo, tematiche emergenti d’interesse scientifico.
  • opera, tutte le volte che se ne presenti la necessità, in stretta collaborazione con il Comitato Tecnico Consultivo.

Le riunioni del Comitato Scientifico vengono indette dal Coordinatore del Comitato Scientifico che indica la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.

Il verbale della riunione sarà inviato al Consiglio Direttivo S.I.O.T. per l’approvazione definitiva e la pubblicazione sul sito web.

La mancata partecipazione dei componenti del Comitato Scientifico a più di due riunioni consecutive comporta la decadenza dalla qualità  di componente del predetto Comitato.

Art. 35

L’Ente non finanzia il Congresso ma fruisce di eventuali utili residuati alla chiusura del bilancio del Congresso.

 

 

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